AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE
SEGNALAZIONE DI ILLECITI E TUTELA DEL <br> DIPENDENTE (WHISTLEBLOWING) - ASST Ovest Milanese

SEGNALAZIONE DI ILLECITI E TUTELA DEL
DIPENDENTE (WHISTLEBLOWING)



SEGNALAZIONE DI ILLECITI E TUTELA DEL DIPENDENTE (WHISTLEBLOWING)

Normativa di riferimento

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative
nazionali
”.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari
    e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o le cd. voci di corridoio, le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ai rapporti personali della persona segnalante nell’ambito lavorativo (si pensi, ad esempio, alle vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere circostanziata e avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante.

È necessario che risultino chiare in particolare:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

CHI PUÒ SEGNALARE

Per segnalante si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni i soggetti che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

  1. dipendenti dell'ASST Ovest Milanese;
  2. dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico ASST Ovest Milanese in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe; 
  3. lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d’opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d’opera intellettuale, lavoratori con rapporti di collaborazione di cui all’articolo 409 c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ASST Ovest Milanese; 
  4. lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi, o che realizzano opere in favore dell’ASST Ovest Milanese; 
  5. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore dell’ASST Ovest Milanese;
  6. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’ASST Ovest Milanese; 
  7. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l’ASST Ovest Milanese (es. i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), del Collegio Sindacale ecc.).

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se riguardano fatti di particolare gravità e siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tanto da far emergere fatti e situazioni specifici, relazionandoli a contesti determinati.

Ad ogni modo le misure di protezione previste nel Capo III del d.lgs. n. 24/2023 e nel regolamento aziendale si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

QUANDO SI PUÒ SEGNALARE

La tutela delle persone segnalanti si applica qualora la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo avvenga nei seguenti casi:

  1. quando il rapporto giuridico è in corso; 
  2. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; 
  3. durante il periodo di prova; 
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

A CHI SEGNALARE

La segnalazione è trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) dell’ASST Ovest Milanese.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è considerata “segnalazione whistleblowing” laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione.

Nell’ipotesi sopra richiamata la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, quest’ultima è considerata quale segnalazione ordinaria.

CONDIZIONI PER SEGNALARE

Ragionevolezza
Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

COME SEGNALARE

E’ possibile effettuare la segnalazione attraverso una delle seguenti modalità:

  1. Applicativo informatico

L’ASST Ovest Milanese ha istituito un canale informatico di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale è accessibile al seguente link: https://whistleblowersoftware.com/secure/asst-ovestmi cliccando su “Crea segnalazione”.

Nello specifico al segnalante verrà richiesto di compilare un questionario online, che potrà essere trasmesso sia in forma confidenziale sia in forma anonima. La segnalazione anonima sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata.

La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente sia dall’esterno.

Una volta inviata la segnalazione, l’applicativo genera un codice che la persona segnalante deve conservare per poter accedere alla segnalazione, allegare evidenze documentali/multimediali, inserire le proprie informazioni identificative qualora non fornite all’atto della segnalazione, conoscere i riscontri forniti dal RPCT e dialogare con quest’ultimo.

La segnalazione viene ricevuta e gestita dal RPCT che garantisce la riservatezza e anonimato del segnalante.

Per verificare lo stato della segnalazione il segnalante deve cliccare su “Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente” digitando il codice sopra richiamato.

2.Modulo cartaceo

L’Amministrazione mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni, un apposito modulo, reperibile:

nella pagina Regolamento ASST Ovest Milanese Whistleblowing della piattaforma.

sul sito web aziendale nell’area “Amministrazione Trasparente” nello spazio dedicato all’anticorruzione (sezione "Altri contenuti" - "prevenzione della corruzione" - sottosezione "Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità").

3.Forma orale

E’ possibile effettuare una segnalazione anche in forma orale attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta del segnalante, tramite incontro diretto con il RPCT che dovrà, previo consenso del segnalante, redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza. Quest’ultimo dovrà essere verificato dal segnalante, il quale potrà eventualmente integrarlo con proprie osservazioni, e dovrà, una volta verificato ed eventualmente integrato, confermarlo mediante propria sottoscrizione.
Il RPCT può ricevere la persona segnalante in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell’ASST, al fine di garantire la massima riservatezza.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Una volta inviata la segnalazione, il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, dopodiché svolge un esame preliminare della stessa per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Qualora la segnalazione venga valutata ammissibile, il RPCT avvia l’attività istruttoria per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e fornisce il relativo riscontro entro tre mesi decorrenti dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa. 

Al termine dell’attività istruttoria, il RPCT:

archivia la segnalazione, in caso di sua manifesta infondatezza, informando il segnalante;

adotta adeguate misure correttive e di prevenzione indicate all’art. 15 del Regolamento aziendale, qualora ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione.

MISURE DI PROTEZIONE

Tutela della riservatezza

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dei dati personali

Il RPCT e tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rigoroso rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, dei doveri di comportamento previsti nel Codice di comportamento aziendale e dell’obbligo del segreto d’ufficio.

Il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore dell’illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall’ASST Ovest Milanese, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.

Tutela dalle ritorsioni

L’amministrazione tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, ossia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La tutela si estende ad ulteriori soggetti (vedi il regolamento aziendale), che, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione o del rapporto che li lega al segnalante, potrebbero subire ritorsioni.

Limitazione responsabilità segnalante

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

  • coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
  • relative alla tutela del diritto d’autore o
  • alla protezione dei dati personali ovvero
  • se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.