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COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 12, c. 14 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., il Collegio Sindacale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  • Verifica la regolarità amministrativa e contabile;
  • Vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
  • Esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio.

L'art. 3-ter, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 502/1992, specifica i compiti del Collegio. Il successivo c. 3, stabilisce che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal ministro dell'economia e delle finanze ed uno dal ministro della salute. 

I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è ad opera del Direttore Generale che vi provvede mediante specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dal Collegio all'atto della prima seduta.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2026